1) E se trascorsi i 90 gg. U.N.S.C. non ha ancora adottato nessun provvedimento ? Se sono trascorsi 90 gg. senza che UNSC ti abbia mandato alcuna risposta alla tua richiesta di dispensa,se vuoi perolmeno essere sicuro che ti rispondano dopo altri 30 gg,(dopo i 90 già passati) e che almeno che non si siano semplicementi dimenticati di te, puoi fare così (ma è FORSE una magra consolazione): Puoi mandare loro una posta celere con A.R. di DIFFIDA in cui pretendi di sapere al più presto cosa è stato deciso dato che i 90 gg sono passati, mettendo formalmente in mora UNSC. Tipo: " OGGETTO: formale messa in mora dell'ufficio nazionale per il servizio civile (U.N.S.C.) per mancata adozione entro i termini previsti ex lege di un provvedimento a cui era formalmente tenuto. Con la presente metto formalmente in mora l'ufficio nazionale per il servizio civile e lo diffido affinché prenda immediatamente un provvedimento in merito (essendo già trascorsi i 90 gg. previsti per legge senza che nessun provvedimento mi sia stato comunicato, tenendo conto che trascorsi o meno tali 90 gg. IN OGNI CASO per legge le determinazioni di accoglimento o di rigetto devono tempestivamente essere comunicate ai richiedenti). Qualora il Vostro ufficio non voglia provvedere immediatamente in tal modo, mi vedrò costretto ad agire legalmente per la tutela dei miei diritti e/o interessi legittimi sia procedendo civilmente (ex art. 2043 del c.c.) per il risarcimento dell'eventuale danno emergente nonché del lucro cessante causatomi dalla Vostra amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo sia procedendo a denuncia penale a norma dell'art. 328 del vigente codice penale che punisce con la reclusione per Rifiuto di atti di ufficio. Omissione il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio, in quanto nella nostra fattispecie concreta sono passati ben oltre i 90 gg previsti per legge per l'adozione del provvedimento, ANCHE in considerazione del fatto che comunque essa precisa anche che deve esserci una tempestiva comunicazione in proposito. In relazione a codesta mia intenzione di procedere sia in sede civile sia in sede penale, chiede inoltre di sapere (ex l. 241/90 capo II - art. 5, comma 3) chi sia il responsabile del procedimento del Vostro ufficio che già da tempo avrebbe dovuto adottare le determinazioni di accoglimento o di rigetto della mia richiesta di dispensa. " Dal giorno successivo al ricevimento della diffida si possono chiedere i danni civili ed inoltre dopo altri 30 gg dal ricevimento della domanda li si può denunciare penalmente e non credo che rischieranno ANCHE la denuncia. Senza preventiva e formale messa in mora non si può procedere civilmente o penalmente contro UNSC. Se si ha tempo e voglia converrebbe andare a Roma di persona, e chiedere l'esito direttamente all'ufficio, anche perchè così facendo si sarebbe sicuri che il proprio provvedimento di accoglimento o rigetto alla propria domanda non sia in firma dal responsabile (a 90 gg SCADUTI) ma con data ANTECEDENTE a TALE SCADENZA, il che per disguidi tecnici (involontariamente immagino) potrebbe anche accadere: ma in REALTA' entro i 90 gg il vostro provvedimento DEVE ANCHE essere FIRMATO, anzi per essere PRECISI la DATA dovrebbe essere posta solo al momento della FIRMA. RICORDATE che: si può prendere visione di tutti gli atti del proprio fascicolo e farsi rilasciare una copia di ogni atto o di quanto è stato deciso, ex " Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192. Capo V - Accesso ai documenti amministrativi 22. 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge. ... 25. 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. Prestate MOLTA attenzione, poichè mi è stato detto che a volte UNSC potrebbe fare storie qualora decideste di prendere copia di tutti gli atti del vostro procedimento o comunque solo della copia dell'esito (l'ho in parte constatato di persona). In questo caso, se non vi vogliono rilasciare alcun documento nonostante lo richiediate ex l. 241/90, chiamate un pubblico ufficiale (fatevi mandare due agenti telefonando al 112 (carabinieri) o al 113 (polizia)) e denunciate loro l'irregolarità che UNSC sta ponendo in atto, sareste in presenza di FLAGRANZA DI REATO da parte dell'ufficio. Vedrete che verranno a più miti consigli e vi accontenteranno: TUTTO questo è stato TESTATO personalmente da un mio conoscente!!! Tenete presente inoltre che oltre alla legge 241/90, potete ANCHE appellarvi alla Legge 12 novembre 1999, n.424, art. 2-quinquies, la quale espressamente dice: "... In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti". E secondo voi se ci si presenta all'ufficio informazioni dell'U.N.S.C. negli orari di apertura al pubblico i loro addetti possono prima rifiutarsi di darvi copia di tutti i documenti del vostro fascicolo ex l. 241/90 ed in aggiunta possono PURE rifiutarsi di darvi formale comunicazione della determinazione CHE, a 90 gg scaduti, è EX LEGE di accoglimento ? Ma ragazzi, dico io, quello è l'ufficio informazioni, è li apposta e PER LEGGE loro non devono fare altro che controllare a terminale e darvi l'esito: A) la decisione: accoglimento o rigetto B) nulla è stato deciso nei 90 giorni, ACCOGLIMENTO ex lege. Ma per piacere... se fanno storie chiamate i carabinieri di VOLATA! A questo proposito, NOTA BENE: Qualora semplicemente vi dicano che nulla è stato deciso nei 90 gg e che potete considerarvi dispensati per decorrenza dei termini, fatevi rilasciare da loro una dichiarazione scritta di ciò, con data timbro e firma del funzionario UNSC. Altrimenti pretendete una copia di tutti gli atti. EVITATE se possibile di fare SOLO (come suggerisce UNSC) una nuova domanda di dispensa per decorrenza dei termini, perchè scatterebbero nuovamente i 90 gg! E se di nuovo UNSC non risponde, POI cosa NE fate, un'altra aspettando altri 90 gg ???? Mi parrebbe il classico cane che si morde la coda! Ancora una volta se UNSC fa storie chiamate un pubblico ufficiale (i soliti due agenti telefonando al 112 (carabinieri) o al 113 (polizia)) se non per la denuncia perchè ESSI verbalizzino che il funzionario a voce vi dice che siete dispensati per decorrenza dei termini, tale verbalizzazione dovrebbe sostituire a tutti gli effetti la dichiarazione che UNSC (E NON CAPISCO PERCHE') in genere non vuole ASSOLUTAMENTE RILASCIARVI. Forse perchè così si lasciarebbe aperta la possibilità di far saltare fuori a posteriori la risposta, magari negativa, alla vostra domanda momentaneamente persa tra le scartoffie dell'ufficio? Spererei di no, ma io non rischierei! SOLO dopo aver fatto verbalizzare il tutto, fate anche la nuova domanda di dispensa per decorrenza dei termini e DOVRESTE essere veramente a posto. Al limite consegnate anche a mano una formale diffida e messa in mora dato che nulla vi hanno comunicato a 90 gg scaduti, di modo da poter chiedere i danni e a poterli denunciare penalmente dopo altri 30 gg, così facendo dovrebbero per lo meno rispondervi nei successivi 30 gg. 2) Entro il termine di 90 gg. U.N.S.C. deve solo adottare il provvedimento di risposta alla domanda di dispensa, o lo deve spedire o lo deve anche comunicare ? Secondo quanto previsto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 2000 che richiama espressamente l'art.9, comma 2- quinquies della legge n. 230/1998, così come espressamente aggiunto dall' art. 2 della legge 12 novembre 1999, n.424, le domande di dispensa si devono intendere accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti. Io sono andato di persona a ROMA a ritirare la mia risposta e ho constatato di persona che tale ufficio adotta il provvedimento entro i fatidici 90 gg, ma poi tale risposta può rimanere sulle lore scrivanie per giorni (come era successo alla mia) prima di finire allo sportello spedizioni ed essere comunicata ai richiedenti, a volte può arrivare a casa la comunicazione SOLO dopo un ulteriore mese!. Non so se UNSC sia "legalmente" nel giusto, PROBABILMENTE SI, ma FORSE in parte no. Ma ciò che leggerete qui di seguito, sono solo mie CONGETTURE, FORSE una FORZATURA GIURIDICA, che vi sconsiglio di tentare a meno che proprio non abbiate null'altro a cui aggrapparvi. Comunque sia: Il termine finale è quello della data di adozione del provvedimento E per i provvedimenti recettizi quello della data di ricevimento della comunicazione da parte del destinatario. Per gli atti recettizi la comunicazione è condizione perchè l'atto possa esplicare i suoi effetti,per gli atti non recettizi la comunicazione serve solo a dare legale conoscenza, ai fini della decorrenza del termine per un'eventuale impugnativa. Sono da considerarsi atti recettizi quelli che impongono a carico del destinatario un obbligo positivo o negativo, nonchè gli atti che estinguono o limitano poteri, facoltà o diritti. Bisogna distinguere tra domanda di DISPENSA e LISAAC, direi. L'unica soluzione sarebbe impugnare davanti al TAR Lazio tutti gli eventuali provvedimenti negativi di dispensa giunti in ritardo. Facendo ricorso si può sostenere che l'atto emenato dall'UNSC sia recettizio e che quindi il momento della sua validità debba essere quello della comunicazione e non quello della sua adozione. Potrebbe esserci possibilità di vincerlo perlomeno per le domande di dispensa INFATTI. Mi spiego meglio. La domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio. Quindi l'eventuale diniego, interrompendo la SOSPENSIVA, sicuramente estingue facoltà o diritti (la SOSPENSIVA dall'avvio al servizio appunto) in capo al destinatario, e dovrebbe essere QUINDI recettizio. Per la domanda di LISAAC il ricorso potrebbe invece essere un azzardo, dato che essa non sospende l'avvio stesso. QUINDI non imponendo obblighi o limitando poteri il diniego di LISAAC mi pare arduo da classificare tra gli atti RECETTIZI. Il ricorso inoltre potrebbe durare alcuni anni e costare i suoi buoni due, tre milioni. Ma solo il TAR potrebbe dare l'ultima parola in merito. ********* FAQ by dott. Luca "ADE the Jurist" Bisighini sono laureato in giurisprudenza, ma lavoro in tutt'altro campo, quello che leggete sono SOLO pareri miei personali. Qualora UNSC sia di altro parere, potete solo provare a procedere tramite ricorso e/o denuncia giudiziaria. Non IO, non UNSC abbiamo l'ultima parola: ce l'hanno i GIUDICI. Potete usare questa FAQ come meglio credete (assumendovene OGNI responsabilità), potete liberamente aggiornarla, modificarla, diffonderla.. col solo limite di non usarla per dare consigli a fini di lucro! Per altre informazioni o per commenti o per rettificare eventuali incorrettezze, contattatemi a info@bisighini.it ICQ UIN: 48068732 Web Page : http://www.bisighini.it/obiezione.html