FAQ rigetto dispensa come Unico Produttore di Reddito ( rev. 1.0 - 9/6/2002 ) ( per la versione aggiornata di questa faq, o per altre faqs sull' argomento dispense: http://www.bisighini.it/obiezione.html )

Volete sapere se ci siano mai stati casi di rigetto di domande di dispensa come UPR, nonostante le stesse fossere ben documentate e formalmente assolutamente complete ?
Ebbene si, purtroppo so di una sentenza (segnalatomi dalla sempre informatissima dott.ssa Valentina), del TAR della Calabria in cui si è negata la dispensa UPR a causa dell' unicità del nucleo familiare!
Molto inquietante ...

Ve la posto qui di seguito, poi la commento brevemente:

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" REPUBBLICA ITALIANAN. 1517 REG. DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANON.1409/01REG. RIC.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Catanzaro
- Seconda Sezione -ANNO 2001

composto dai Signori:
Dott. Francesco BRANDILEONE Presidente
Dott. Nicola DURANTE Componente
Dott. Ezio FEDULLO Estensore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
sul ricorso n. 1409/2001, proposto da GANINO Paolo, rappresentato e difeso
dall'Avv. Maria Felicita Crupi e per il presente giudizio elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'Avv. D. Verbaro, in Catanzaro via Barbaro
n. 3;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Catanzaro;
per l'annullamento
della nota del Direttore Generale dell'Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile prot. 42149 del 9.8.2001, con la quale è stata respinta la domanda di
dispensa dalla prestazione del servizio civile presentata in data 25.6.2001
dal ricorrente.

Relatore alla camera di consiglio del 4 Ottobre 2001 il dott. Ezio FEDULLO;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l'articolo 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel
testo sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n.
205, che dà facoltà al tribunale amministrativo regionale, in sede di
decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti,
sentite sul punto le parti costituite, di definire il giudizio nel merito a
norma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
Rilevato che il presente giudizio può essere definito con decisione in forma
semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, stante anche
la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d'
udienza;
Ravvisata la manifesta infondatezza del gravame, e considerato in fatto ed
in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Narra il ricorrente di essere stato ammesso ad assolvere agli obblighi di
leva mediante la prestazione del servizio civile, e di essere stato all'uopo
assegnato all'A.R.C.I. di Vibo Valentia a far data dal 27.6.2001.
Essendo stato assunto alle dipendenze della società a r.l. CEL.FIN. di Vibo
Valentia, con decorrenza del rapporto di lavoro dal 22.6.2001, egli,
allegando tale circostanza ( nonché la sua condizione di componente unico di
un autonomo nucleo familiare ), ha presentato domanda di dispensa dalla
prestazione del servizio civile, respinta dall'amministrazione con il
provvedimento impugnato sulla scorta della ritenuta estraneità alle ipotesi
normative di dispensa delle cause di esonero fatte valere dal ricorrente.
Nei confronti del predetto provvedimento lesivo vengono quindi formulate le
censure di: 1) violazione dell'art. 2 co. 1 lett. a) d.l. 16.9.1999 n. 324 e
del d.p.c.m. 9.2.2001; 2) carenza di motivazione.
Come anticipato, il ricorso si rivela palesemente infondato.
Il provvedimento de quo, invero, fonda il rigetto della domanda di dispensa
sul rilievo dell'estraneità dei motivi addotti dal ricorrente alle
previsioni normative astrattamente pertinenti, aggiungendo che "la
situazione lavorativa ( conseguita dal ricorrente, come già detto, per
effetto della sua assunzione presso la società CEL.FIN. ) viene sospesa ai
sensi dell'art. 22 secondo comma l. 24.12.1986 n. 958".
Ebbene, deve in primo luogo rilevarsi che l'affermazione dell'
amministrazione, secondo cui "i motivi addotti al fine di ottenere la
dispensa non rientrano tra le condizioni previste dall'art. 2 co. 1 lett. a)
d.l. n. 324/1999", anche in virtù del carattere puntuale e tassativo delle
disposizioni che disciplinano la fattispecie (così come precisate dal
d.p.c.m. 9.2.2001 ), evidenziano con chiarezza ed esaustività le ragioni del
mancato accoglimento della domanda di dispensa : il sindacato di
legittimità, pertanto, può senz'altro portarsi sulla verifica della loro
sostanziale fondatezza.
Ebbene, l'art. 9 co. 2 bis l. 8 luglio 1998 n. 230 ( Nuove norme in materia
di obiezione di coscienza ), introdotto dall'art. 2 co. 1 d.l. 16.9.1999 n.
324, conv, in l. 12.11.1999 n. 424, prevede che hanno diritto alla dispensa,
in presenza delle altre condizioni di legge, i giovani che versano in
condizioni di "difficoltà economiche o familiari" ovvero che abbiano
"responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali".
L'art. 2 co. 1 lett. a) d.p.c.m. 9.2.2001, a sua volta, nel definire gli
aspetti applicativi della disposizione, prevede che le predette condizioni,
legittimanti la dispensa, si verificano - per quanto di interesse - in capo
ai cittadini che siano : 1) ( n. 1 nella norma ) unici produttori di reddito
del nucleo familiare; 2) ( n. 10 nella norma ) selezionati da enti pubblici
e privati ai fini dell'assunzione, già in fase di avanzata e concreta
definizione, e per la quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di
leva, sempreché venga prodotta la comprovante documentazione.
Il ricorrente, al fine di dimostrare il possesso del requisito sub 1), ha
allegato ( in sede di domanda di dispensa, ribadendolo con il ricorso de
quo ) di costituire un nucleo familiare autonomo ( di cui egli è il solo
componente ) e di rappresentare, nell'ambito dello stesso, l'unica fonte di
reddito.
L'ipotesi descritta, tuttavia, ad avviso di questo Tribunale, sfugge con
ogni evidenza alla portata della previsione normativa in argomento, nella
sua interpretazione letterale e logico-sistematica.
In primo luogo, infatti, il carattere di "unicità" - nell'ambito del nucleo
familiare - che deve accompagnare la qualità di "produttore di reddito" dell
'interessato, esclude che possa essere ricondotta alla predetta fattispecie
la situazione del soggetto che sia anche l'unico componente del nucleo
familiare di appartenenza : in altre parole, l'esclusività che
normativamente qualifica il possesso del requisito di produttore di reddito
presuppone per logica necessità la presenza, nel contesto di riferimento (
il nucleo familiare ), di ulteriori soggetti che di quel requisito siano
sprovvisti ( pur dipendendo, o essendo favoriti, dalla sua sussistenza in
capo ad uno dei componenti il nucleo medesimo ).
La stessa ratio della norma, del resto, milita in questa direzione : ed
invero, qualora si accedesse all'opposta interpretazione, ne conseguirebbe
che il soggetto, il quale per effetto dell'avvio al servizio civile non
risente alcuna altra conseguenza che non quella ( meramente parziale,
provvisoria e di carattere economico ) connessa alla sospensione dell'
attività lavorativa ( e dei relativi obblighi retributivi facenti carico al
datore di lavoro ) durante il periodo di prestazione del servizio civile,
sia destinatario di un apprezzamento normativo maggiore ( essendo l'ipotesi
de qua al primo posto, nell'ordine di priorità indicato dal richiamato
d.p.c.m. ) rispetto al soggetto che, per effetto dell'assolvimento degli
obblighi di leva, verrebbe a perdere in radice la possibilità di occupazione
che per ipotesi gli sia stata offerta ( evenienza contemplata solo al decimo
posto, sub art. 2 co. 1 lett. a) n.ro 10 d.p.c.m. 9.2.2001, riferito al
cittadino "selezionato da enti pubblici e privati ai fini dell'assunzione,
già in fase di avanzata e concreta definizione, e per la quale sia richiesto
l'adempimento degli obblighi di leva" ).
L'immanenza alla norma in argomento di una finalità non strettamente
individualistica, bensì di chiara ispirazione solidaristica e familiare, ne
evidenzia l'insuscettibilità di applicazione a fattispecie - come quella
controversa - caratterizzate dalla presenza di un nucleo familiare a
composizione unipersonale, di cui l'interessato sia l'unico rappresentante.
Quanto all'ulteriore previsione richiamata dalla difesa del ricorrente, e di
cui pure viene predicata ( e comunque è astrattamente sostenibile ) la
corrispondenza alle circostanze dedotte in sede di domanda di dispensa, va
premesso che essa concerne, come già rilevato ( ex art. 2 co. 1 lett. a) n.
10 d.p.c.m. 9.2.2001 ) il cittadino "selezionato da enti pubblici e privati
ai fini dell'assunzione, già in fase di avanzata e concreta definizione, e
per la quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva, sempreché
venga prodotta la comprovante documentazione".
A questo riguardo, non può non rilevarsi che l'ormai consolidata posizione
lavorativa del ricorrente, scaturente dal perfezionamento della procedura di
assunzione presso la s.r.l. CEL.FIN. - ed insensibile, se non nelle forme
della mera sospensione, alla temporanea indisponibilità del ricorrente
correlata all'assolvimento da parte sua degli obblighi di leva, ai sensi
dell'art. 22 l. 24.12.1986 n. 958 richiamato nello stesso provvedimento
impugnato - evidenzia ictu oculi l'eterogeneità della fattispecie de qua
rispetto alla previsione normativa, propriamente concernente le ipotesi
caratterizzate dalla subordinazione della stessa assunzione, da parte del
datore di lavoro, all'avvenuto assolvimento dei ( o all'esonero dai )
predetti obblighi.
Né risulta, in ogni caso, che il ricorrente abbia "prodotto la comprovante
documentazione", come richiesto dalla norma in esame, in occasione della
presentazione della domanda di dispensa.
Per tutte le ragioni esposte, quindi, il ricorso deve essere respinto
siccome infondato.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Seconda di
Catanzaro, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 4 Ottobre 2001.
F.to Francesco BRANDILEONE Presidente
F.to Ezio FEDULLO Estensore

F.to Gabriella Mazza Segr.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il______8 OTT. 2001_______
Il Segretario
F.to Domenico Scalise "
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Commento:
Dopo aver letto la sentenza, c'è davvero da SUDARE FREDDO!
SI DICE CHIARAMENTE che se il NUCLEO è unico (senza cioè familiari a carico) si esce dalla RATIO della norma dettata in tema di dispensa come UPR... un precedente PERICOLOSO.
Anche se uno spiraglio di luce rimane. Come io ho sempre sostenuto nelle mie faq, il titolo di dispensa come "unico produttore di reddito del nucleo familiare" [ art. 2, comma 1, let. a) del DPCM 25 gennaio 2002 ] fa parte della categoria " difficoltà economiche o familiari " [ art. 9, comma 2-bis, lettera a) della legge n. 230/1998 così come introdotto dall'art. 2, comma 1, della legge 12 novembre 1999, n.424 ].

Quindi se col servizio civile, pur essendo unici componenti del proprio nucleo familiare, si ottiene solo di essere sospesi dal rapporto di lavoro per 10 mesi, senza avere ALCUN problema di natura economica e/o familiare (perchè appunto non si hanno familiari a carico e/o non si hanno spese di una certa rilevanza a cui dover far fronte) la dispensa PUO' ESSERE NEGATA, OVVIAMENTE !
Fino all'emanazione di questa sentenza, pareva però che UNSC non desse molto peso a questa considerazione e non sembra che nemmeno oggi MOLTO sia cambiato (o perlomeno nessuno me lo ha ancora segnalato). Certo è che il precedente esiste e quindi conviene tenerne conto!

Nella sentenza si legge che:

" ... l'esclusività che normativamente qualifica il possesso del requisito di produttore di reddito presuppone per logica necessità la presenza, nel contesto di riferimento ( il nucleo familiare ), di ulteriori soggetti...
...
... qualora si accedesse all'opposta interpretazione, ne conseguirebbe che il soggetto, il quale per effetto dell'avvio al servizio civile non risente alcuna altra conseguenza che non quella ( meramente parziale, provvisoria e di carattere economico ) connessa alla sospensione dell' attività lavorativa ( e dei relativi obblighi retributivi facenti carico al datore di lavoro ) durante il periodo di prestazione del servizio civile, sia destinatario di un apprezzamento normativo maggiore... "

QUINDI nostante dica che CI DEVONO ESSERE ALTRI COMPENENTI DEL NUCLEO per avere la dispensa, lo dice in base a quella particolare fattispecie in cui si evincerebbe che il servizio provocherebbe UNICAMENTE come conseguenza quella ( meramente parziale, provvisoria e di carattere economico ) connessa alla sospensione dell'attività lavorativa.
QUINDI RITENGO che se l'obiettore avesse potuto dimostrare di avere spese di affitto e/o di altro genere, e quindi con la partenza non avrebbe potuto mantenere tali spese RISENTENDO DI GRAVI problemi economici (NON meramente parziali e provvisori), forse la determinazione del TAR avrebbe potuto essere diversa...
In quel caso, credo, componente unico o meno del nucleo che fosse, si sarebbe probabilmente ricaduti nella sopraccitata previsione normativa.

Concluderei con un esempio molto eloquente...
Chi fosse componente UNICO del nucleo familiare, avesse comprato un appartamento con un ONEROSO mutuo, lavorasse come autotrasportatore con un camion finanziato tramite "leasing bancario" e dovesse con gli introiti del proprio lavoro pagare le rate sia del mutuo che del leasing nonchè far fronte alle spese per il proprio sostentamento: come potrebbe negarsi che il servizio civile impedendogli di lavorare non lo ponesse in condizioni economiche particolari degne di tutela tramite la dispensa dal servizio in quanto unico produttore di reddito del nucleo familiare ?

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FAQ by dott. Luca "ADE the Jurist" Bisighini .

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